Le novità regolamentari nella negoziazione di derivati

In futuro, una larga parte degli scambi non avverrà più over the counter, bensì su mercati ufficiali, sarà censita e oggetto di compensazione tramite controparte centrale. Articolo di Francesco Mocci, avvocato dello Studio Zitiello e Associati.  

Morningstar 23/09/2015 | 08:59
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Una parte significativa delle operazioni in strumenti finanziari derivati vengono negoziate al di fuori delle piattaforme ufficiali, attraverso trattative condotte su base bilaterale dalle relative controparti. I contratti derivati così conclusi sono noti come contratti derivati over the counter (OTC).

Un simile scenario si porta dietro due ordini di problemi: la scarsa trasparenza in merito alle operazioni concluse, le cui caratteristiche sono note soltanto alle parti che le hanno poste in essere, e un notevole rischio sistemico, in considerazione della frequente interdipendenza delle operazioni, dei notevoli importi nozionali sottostanti e della natura finanziaria dei protagonisti principali.

Preso atto di quanto appena illustrato, in occasione del vertice del G20 di Pittsburgh del settembre 2009 sono state definite le linee evolutive della disciplina dei contratti derivati. A livello comunitario, il mercato di tali strumenti è oggi interessato da quella che può definirsi una vera rivoluzione, ad opera di due provvedimenti che descriveremo in questo articolo.

Il Regolamento EMIR
Innanzitutto, il 16 agosto 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 648/2012 (il “Regolamento EMIR”), che opera lungo tre direttrici principali:

- impone l’obbligo di compensazione tramite controparte centrale (“CCP”) dei contratti derivati OTC appartenenti a determinate categorie.

In altre parole, viene previsto che la CCP si interponga tra le parti che concludono il contratto, come solitamente avviene nei mercati regolamentati. Tale meccanismo consente di sterilizzare il rischio di controparte (ossia il rischio che la propria controparte non adempia alle proprie obbligazioni) tipico delle operazioni bilaterali e di ridurre in modo deciso il rischio sistemico.

Il processo di individuazione dei contratti sottoposti all’obbligo di clearing è molto articolato perché prevede l’intervento delle stesse controparti centrali, dell’ESMA (l’Autorità di Vigilanza Europea di settore) e della Commissione Europea, e non è ancora concluso, con conseguente slittamento dei termini di entrata in vigore dell’obbligo di compensazione. Ad oggi, il percorso è in dirittura d’arrivo per quanto concerne i derivati su tassi di interesse (interest rate swap), mentre occorrerà ancora attendere per i derivati di credito (credit derivatives) e per i derivati su valute (forex forward derivatives);

- stabilisce, per le operazioni su strumenti derivati OTC che non siano sottoposte all’obbligo di concentrazione presso CCP, l’adozione di tecniche di mitigazione del rischio, tra le quali: la valutazione giornaliera del mark to market delle operazioni; lo scambio tempestivo, tramite mezzi elettronici, delle conferme in merito ai termini delle operazioni concluse; la riconciliazione e, in caso di operatività intensa con la stessa controparte, la compressione del portafoglio.

Tali accorgimenti sono funzionali a ridurre il rischio di controparte nelle operazioni che continuano a essere negoziate su base bilaterale;

- introduce l’obbligo di segnalazione delle operazioni su strumenti finanziari derivati ai c.d. repertori di dati sulle negoziazioni (i trade repositories, “TR”). In particolare, devono essere segnalati ai TR tutte le informazioni, analiticamente indicate dalla normativa attuativa del Regolamento EMIR, relative alla conclusione, modifica ovvero cessazione dei contratti derivati (capitale nozionale, prezzo, mark to market, collateral eventualmente scambiato, data di regolamento, etc.).

La segnalazione ai TR risponde all’obiettivo di creare un database accessibile sulle operazioni concluse, in modo da ovviare all’opacità che contraddistingue il mercato degli strumenti finanziari derivati.

Tra i destinatari del Regolamento EMIR nei cui confronti si applicano tutti i suddetti obblighi assumono particolare rilievo le controparti finanziarie, tra le quali sono ovviamente annoverati gli OICVM, i fondi alternativi e le relative società di gestione.

Il Regolamento MiFIR
Il secondo provvedimento destinato a incidere in modo profondo sul mercato dei contratti derivati è il Regolamento (UE) n. 600/2014 (il “Regolamento MiFIR”), facente parte del pacchetto delle misure di revisione della direttiva MiFID che troveranno applicazione dal 3 gennaio 2017.

Infatti, il Regolamento MiFIR ha disposto che, sulla base dei criteri che verranno dettati dall’ESMA, alcuni tra gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di clearing in base al Regolamento EMIR debbano essere sottoposti anche all’obbligo di negoziazione su una delle trading venues contemplate dal pacchetto MiFID II: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e i nuovi sistemi organizzati di negoziazione (OTF).

Premettendo, dunque, che condizione essenziale perché una categoria di derivati OTC possa essere sottoposta all’obbligo di trading è che essa sia stata preventivamente assoggettata all’obbligo di clearing, due sono i principali fattori sui quali l’autorità di vigilanza deve basare la propria valutazione in merito alla possibilità di rendere efficace tale ulteriore obbligo: la circostanza che la categoria di derivati in questione sia ammessa alla negoziazione o sia negoziata in almeno una delle sedi di negoziazione precedentemente elencate (c.d. “venue test”) e la condizione che la categoria di contratti derivati presa in considerazione presenti sufficiente liquidità (c.d. “liquidity test”).

Cosa cambia
Per effetto delle modifiche apportate dai Regolamenti EMIR e MiFIR, pertanto, una consistente quota delle transazioni su strumenti finanziari, attualmente concluse al di fuori di mercati regolamentati, transiterà su piattaforme di scambio ufficiali e sarà oggetto di censimento e di compensazione tramite controparte centrale.

L'articolo è stato redatto da Francesco Mocci, avvocato dello Studio Zitiello e Associati.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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