Con l’introduzione dell’art. 2 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011), il legislatore ha unificato al 20% l’aliquota (a titolo di acconto o a titolo di imposta) operata sui proventi di natura finanziaria; con la circolare n. 11 del 28 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema fornendo i primi chiarimenti in merito al quadro normativo delineato dal decreto.
Prima della riforma, l’art. 26 del DPR 600/73 poneva a carico dei soggetti non considerati “grandi emittenti” l’obbligo di assoggettare gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni emesse ad una ritenuta del 27%, che era tuttavia ridotta al 12,50% per le obbligazioni di durata non inferiore a 18 mesi.
L’applicazione di tale minore aliquota era consentita a condizione che il tasso di rendimento effettivo non risultasse superiore alle seguenti misure:
- al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentari degli Stati di cui sopra o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell’emissione;
- al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le obbligazioni ed i titoli similari diversi dai precedenti.
La norma prevedeva anche che, qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi avesse luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso l’emittente dovesse corrispondere una somma pari al 20%.
Il nuovo quadro normativo statuisce ora che i sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni devono operare una ritenuta con l’aliquota del 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti ai relativi possessori, indipendentemente dalla loro durata e dal tasso di rendimento effettivo da loro assicurato. Pertanto, conclude l’Agenzia, gli interessi ed altri proventi derivanti da obbligazioni emessi da tali soggetti sono soggetti a ritenuta con tale aliquota anche nel caso in cui presentino una durata inferiore a 18 mesi e, nel caso in cui presentino una durata non inferiore a 18 mesi, ma siano rimborsati anticipatamente, non sono più soggetti al prelievo del 20%, essendo stata definitivamente abrogata tale forma di prelievo.
Con riferimento alla decorrenza generale relativa all’utilizzo della nuova aliquota per i redditi di capitale, il DL 138/2011 prevede che essa si applica agli interessi ed agli altri proventi qualificabili come redditi di capitale divenuti esigibili dal 1° gennaio 2012.
Nuova aliquota con decorrenza specifica per le obbligazioni
Tuttavia, in deroga a tale regola di decorrenza, per le obbligazioni emesse dai cosiddetti “grandi emittenti” (banche e società con azioni negoziate) la norma specifica che la nuova aliquota si applica per gli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2012.
In seguito, per uniformare la decorrenza della nuova aliquota del 20%, l’art. 29, comma 3 del DL 216/2011 ha previsto che, anche per le obbligazioni emesse da soggetti non considerati “grandi emittenti”, la ritenuta del 20% si applica a partire dagli interessi maturati dal 1° gennaio 2012. Pertanto, secondo l’Agenzia, la ritenuta ivi prevista sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da società diverse dalle banche e dalle società con azioni negoziate maturati fino al 31 dicembre 2011 deve continuare ad essere applicata con le aliquote differenziate del 12,50% ovvero del 27% in funzione della durata e della congruità del rendimento dei titoli.
L’Amministrazione osserva, poi, come una speciale regola di decorrenza sia stata dettata sempre dal DL 216/2011 per i contratti di pronti contro termine di durata non superiore a 12 mesi conclusi prima del 1° gennaio 2012 su obbligazioni e titoli similari emessi dai cosiddetti “grandi emittenti”. In particolare, in forza di tale diposizione, l’applicazione dell’aliquota del 20% decorre soltanto dal giorno successivo a quello di scadenza di tali contratti, tanto per gli eventuali differenziali positivi di cui alla lett. g-bis) dell’art. 44 del TUIR, quanto per gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari sottostanti soggetti all’imposta sostitutiva di cui al DLgs. 239/96. Di conseguenza, i differenziali positivi relativi ai predetti contratti continuano ad essere soggetti a ritenuta con l’aliquota del 12,50% o del 27% in funzione dell’aliquota applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottostanti.
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