Il DL 16/2012 ha soppresso la sanzione “impropria” per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni, rappresentata dall’indeducibilità delle predette componenti negative, sostituendola con una sanzione amministrativa pari al 10% delle minusvalenze non comunicate, o comunicate in modo irregolare, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (nuovo art. 11, comma 4-bis, del DLgs. 471/97).
L’inserimento della sanzione nel corpo del DLgs. 471/97 fa sì che essa possa beneficiare di tutte le norme generali in materia di sanzioni amministrative; sotto il profilo operativo, l’opzione di maggiore interesse è rappresentata dalla possibilità di beneficiare del ravvedimento (soluzione a suo tempo negata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta resa il 14 novembre 2007 all’interrogazione parlamentare n. 5-01757), sempre che non siano nel frattempo iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione.
Come rilevato dalla circolare Assonime n. 14 del 28 maggio 2012, in virtù del favor rei il nuovo regime sanzionatorio deve considerarsi applicabile anche alle violazioni pregresse, salvo che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo (a causa della mancata impugnazione, ovvero di sentenza passata in giudicato). Proprio tale principio consente di ravvedere le eventuali omissioni commesse nel 2011 relativamente al periodo d’imposta 2010.
Per beneficiare del ravvedimento occorre, in linea generale:
- presentare la comunicazione a suo tempo omessa, o presentata con errori od omissioni;
- versare la sanzione in misura ridotta (non sono, invece, dovuti gli interessi legali, in quanto dalla violazione non discende più una maggiore imposta).
Incongruenze
Posto che la violazione appare riconducibile all’art. 13, comma 1, lettera b) del DLgs. 472/97, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo; inoltre, mentre la sanzione minima prevista per legge è pari a 500 euro, quella necessaria per il ravvedimento ammonta a soli 62,50 euro. Va, in questo contesto, evidenziata una possibile incongruenza legata alla misura minima della sanzione edittale. Essa è, infatti, prevista nella misura di 500 euro benché, nei fatti, essa non possa risultare inferiore a 5.000 euro, corrispondenti al 10% di 50.000 euro (al di sotto di tale soglia, infatti, le minusvalenze non devono essere segnalate); visto, tuttavia, il chiaro tenore letterale dell’art. 13, comma 1, lettera b) del DLgs. 472/97 (secondo cui la sanzione ridotta è dovuta nella misura di “un ottavo del minimo”) e considerato che tale minimo è normativamente previsto nella misura di 500 euro, non pare esservi dubbio che, ai fini del ravvedimento di cui trattasi, sia sufficiente versare 62,50 euro, indipendentemente dall’entità della sanzione “ordinariamente” irrogabile, che potrebbe essere anche significativamente superiore.
Quanto ai termini, la norma prevede che il ravvedimento si perfezioni “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”. Ciò posto, non appare chiaro se si debba individuare il termine per il ravvedimento in quello previsto per la presentazione della dichiarazione successiva, ovvero nel decorso di un anno dalla violazione. Con riferimento ad un altro caso di “comunicazione”, rappresentato dalla comunicazione delle operazioni effettuate con le controparti localizzate neiparadisi fiscali di cui all’art. 1 del DL 40/2010, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il ravvedimento si perfezioni entro un anno dalla commissione della violazione (circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, § 4.1). Se si accetta questa tesi:
- il ravvedimento dell’omessa comunicazione delle minusvalenze superiori a 5 milioni di euro realizzate nel 2010 avrebbe un termine mobile in quanto, ad esempio, se la comunicazione relativa al 2010 aveva quale data di scadenza il 19 settembre 2011 (quinto giorno successivo alla presentazione effettiva di Unico 2011), il ravvedimento avrebbe quale termine il 19 settembre 2012;
- il ravvedimento dell’omessa comunicazione delle minusvalenze e delle perdite superiori a 50.000 euro deve, invece, avvenire entro il 14 novembre 2012 (un anno dalla scadenza “fissa” del 14 novembre 2011 prevista per tutte le comunicazioni del 2010).
Se, invece, si dovesse individuare il termine per il ravvedimento con quello previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta successivo, tutte le violazioni relative al 2010 avrebbero, quale termine per il ravvedimento, il 1° ottobre 2012 (termine per la presentazione di Unico 2012).
Un orientamento espresso dell’Agenzia sul tema sarebbe, quindi, opportuno.
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