Istituiti con decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono strumenti che consentono di costruire una rendita pensionistica integrativa (cosiddetto "secondo" o "terzo pilastro"), la quale va a integrare la rendita fornita dai sistemi di previdenza obbligatoria ("primo pilastro").
Il loro funzionamento si esplica in due momenti diversi: in una prima fase, quella detta "di raccolta", il fondo pensione riceve le contribuzioni previdenziali che gli sono versate dal lavoratore aderente e dal datore di lavoro nonchè le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto. Quanto viene così accumulato dal lavoratore serve come montante per la successiva fase, denominata comunemente "di rendita", nella quale al lavoratore è corrisposta, per l'appunto, una rendita pensionistica periodica, proporzionale alla contribuzione effettuata.