Esclusi dalla Tobin tax i trasferimenti di OICR e SICAV

L’esclusione si applica anche alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle negoziazioni ad alta frequenza.

Samuel Reinero, Eutekne 12/02/2013 | 16:48
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L’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi non trova applicazione sulla vendita di titoli di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile (SICAV). La disposizione è contenuta al comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in consultazione sul sito del MEF.

Ma andiamo con ordine. Il comma 491 dell’articolo 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità) prevede l’applicazione di un’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.
A rigore, pertanto, il valore delle transazioni, concluse nel periodo decorrente tra il 1° marzo 2013 e il 31 dicembre 2013, aventi ad oggetto il trasferimento di quote di OICR e di azioni di SICAV, sarebbe da assoggettare all’imposta dello 0,22% (ridotta allo 0,12% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione).

Rischi di interpretazione
È da rilevare che l’assoggettamento a tassazione dei suddetti trasferimenti comporterebbe una differente tassazione, in capo al soggetto a favore del quale il trasferimento avviene, a seconda che oggetto della vendita sia un titolo partecipativo ad un OICR o un’azione di una SICAV emessa da una società residente (avente sede legale nel territorio dello Stato) o estera. In caso di partecipazioni dematerializzate, infatti, solo quelle emesse da soggetti residenti sconterebbero l’imposta. Considerato che con l’articolo 2, commi da 62 a 84, del DL n. 225/2010 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2011) il Legislatore ha recentemente modificato il regime di tassazione degli OICR e delle SICAV allo scopo di porre fine alla differente tassazione tra quelli italiani e quelli esteri, con la disposizione attuale, così come formulata dalla Legge di stabilità, opererebbe esattamente nella direzione opposta.

Inoltre, considerato che l’intento del Legislatore sembrerebbe essere quello di penalizzare gli investitori con orientamento speculativo, il ricomprendere a tassazione i trasferimenti delle quote partecipative a OICR e SICAV rischierebbe di penalizzare coloro che effettuano investimenti in ottica di lungo tempo e che scelgono di investire in un fondo comune per esigenze di miglior diversificazione. D’altronde, gli OICR mal si prestano a un’attività meramente speculativa per il semplice fatto che, esistendo una differenza temporale tra la data dell’ordine e la data di esecuzione dello stesso, non risultano immediatamente noti né il NAV di sottoscrizione né il NAV di vendita.

Fortunatamente, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attualmente in consultazione sul sito del MEF, recante le modalità di applicazione dell’imposta, è intervenuto sulla problematica in argomento, disponendo, al secondo comma dell’articolo 2, che resta escluso dall’applicazione dell’imposta il trasferimento della proprietà di titoli di partecipazione ad OICR, ivi incluse le SICAV. Essendo l’esclusione riferita ai trasferimenti indicati al comma 491 della Legge di stabilità, si applica, per effetto del richiamo al predetto comma, anche alle operazioni su strumenti finanziari derivati (comma 492) e alle negoziazioni ad alta frequenza (comma 495).

Stante il generico riferimento del secondo comma del richiamato articolo 2 agli organismi di investimento collettivo del risparmio, dovrebbero rientrare nell’esclusione tutti gli strumenti del risparmio gestito.

I limiti dell'esclusione
La predetta esclusione è limitata, ovviamente, al trasferimento delle partecipazioni in OICR e SICAV e non al trasferimento di azioni e altri strumenti finanziari detenuti da OICR e SICAV. Pertanto, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di scambio e detenuti da un fondo comune dovrà essere assoggettato, dall’acquirente, e per il tramite dell’intermediario al quale impartisce l’ordine di esecuzione, all’imposta dello 0,12% (0,1% per le transazioni concluse dal 2014).

 

Per approfondimenti, visita il sito Eutekne.info.

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