La Tobin tax sui derivati si applica a partire dal primo settembre 2013 anziché dal primo luglio. Inoltre, i primi versamenti della Tobin tax slittano al 16 ottobre 2013. Sono queste le misure relative alla Tobin tax contenute nell’art. 56 del DL 69/2013 (cd. decreto “Fare”).
Cos’è la Tobin tax
Si ricorda preliminarmente che la c.d. “Tobin tax” (prevista dall’art. 1 commi 491 – 500 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, legge di stabilità 2013) è un’imposta sulle transazioni finanziarie che colpisce (in misura differente) tre diverse fattispecie:
- i trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi;
- le operazioni su strumenti derivati;
- le operazioni “ad alta frequenza”.
Secondo la prima formulazione della norma, la Tobin tax avrebbe dovuto applicarsi alle transazioni concluse:
- a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 (trasferimento di azioni e strumenti finanziari partecipativi) e per le operazioni di cui al comma 495 (negoziazioni ad “alta frequenza”) relative a tali trasferimenti;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 (operazioni su strumenti derivati) e per le operazioni di cui al comma 495 (negoziazioni ad “alta frequenza”) su strumenti derivati.
Cosa cambia
La nuova formulazione del comma 497 dell’art. 1 della L. 228/2013, come modificato dall’art. 56 della L. 69/2013, ha lasciato invariata l’entrata in vigore dell’imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e sulle negoziazioni ad alta frequenza ad essi relative, mentre ha posticipato di due mesi l’entrata in vigore dell’imposta sui derivati e dell’imposta sulle operazioni ad alta frequenza su derivati, fissandola al 1° settembre 2013 (anziché al 1° luglio 2013).
Pertanto, l’imposta sulle operazioni su strumenti derivati, nonché l’imposta sulle operazioni ad alta frequenza concernenti strumenti finanziari derivati e valori mobiliari troverà applicazione alle transazioni concluse a decorrere dal 1° settembre 2013. Inoltre, il decreto “Fare” ha prorogato i termini per il versamento dell’imposta. Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 56 del DL 69/2013:
- l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini di operazioni ad alta frequenza realizzate su tali trasferimenti, effettuati fino al 30 settembre 2013, deve essere versata entro il 16 ottobre 2013 (mentre originariamente era stato previsto il termine del 16 luglio 2013);
- l’imposta dovuta sulle operazioni su strumenti derivati e sulle operazioni ad alta frequenza realizzate su tali strumenti, effettuate nel mese di settembre 2013 deve essere versata entro il 16 ottobre 2013.
I versamenti sono ora allineati al 16 ottobre. Così, il legislatore ha allineato le scadenze per i primi versamenti della Tobin tax, per tutte le fattispecie colpite dal prelievo. La proroga dei versamenti si è resa necessaria a causa dell’assenza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto fissare i criteri e le modalità del versamento. Infine, l’art. 56 comma 2 del DL 69/2013 prevede che la Società di Gestione Accentrata (prevista dall’art. 80 del TUF), incaricata dei pagamenti della Tobin tax per operazioni effettuate dai soggetti deleganti fino al 30 settembre 2013, provvede al pagamento entro il 16 novembre 2013.
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