Sono due le principali novità che hanno interessato i fondi pensione negoziali negli ultimi anni, relativamente alle politiche di investimento. Il primo è il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 166 del 2014; il secondo è un documento Covip (la commissione di vigilanza sul settore) del 2012.
Il DM 166/2014 ha semplificato le restrizioni quantitative agli investimenti, concedendo ai fondi più flessibilità nella copertura dei mercati internazionali e ha spostato l’attenzione sul modello organizzativo di gestione e controllo del rischio. Il fondamento è il principio della persona prudente: il fondo può effettuare un investimento a patto che sia in grado di gestire e verificare l’andamento della strategia adottata. La vigilanza è affidata alla Covip che ha come primo strumento di informazione il Documento sulle politiche di investimento, e in seconda battuta le visite ispettive.
Organizzazione e gestione del rischio
Sulla base del principio della persona prudente, la normativa obbliga i fondi a stabilire la capacità organizzativa e professionale del risk management in sede di definizione della strategia di investimento. Essa deve individuare gli obiettivi di rischio/rendimento e i limiti massimi di rischio tollerabile per il singolo investimento e per il portafoglio nel suo complesso. Il tutto in modo coerente con gli interessi degli iscritti.
L’universo di investimento
Rispetto al precedente regolamento, il DM 166/2014 ha dato maggior flessibilità ai fondi pensioni. Nel dettaglio, ha stabilito che possono effettuare operazioni di pronti contro termine e prestito titoli ai fini di una efficiente gestione, detenere liquidità coerentemente con la politica di investimento adottata (in passato il limite era del 20%), usare derivati per finalità di copertura o di efficiente gestione. L’impiego deve essere adeguatamente motivato e monitorato. Sono escluse le operazioni di vendite allo scoperto. I fondi devono comunque avere il 70% di strumenti negoziati in mercati regolamentati ed esistono vincoli all’acquisto di organismi di investimento collettivo (Oicr) alternativi (20%), all’esposizione alle valute diverse dall’euro (30%) e alle materie prime (5%). La Covip può ampliare o restringere i limiti per comprovate esigenze del fondo.
Il Documento sulle politiche di investimento
Un aspetto rilevante della normativa, oltre a una maggior disciplina dei conflitti di interesse, è il collegamento con il Documento sulle politiche di investimento, previsto da una delibera della Commissione di vigilanza nel 2012, dopo che erano emerse delle carenze e una mancanza di standard nei precedenti prospetti elaborati dai consigli di amministrazione dei fondi.
Come si legge in un report realizzato dal centro Baffi Carefin dell’Università Bocconi di Milano (in collaborazione con Generali Investments), gli obiettivi principali sono quelli di fornire i criteri per razionalizzare e semplificare una corretta impostazione della politica di investimento, porre al centro combinazioni efficienti di rischio/rendimento, in relazione all’arco temporale di riferimento, alle caratteristiche e ai bisogni previdenziali dei sottoscrittori e programmare coerentemente le attività finanziarie.
Le disposizioni della Covip delineano quattro fasi: programmazione degli obiettivi da raggiungere, attuazione del piano finanziario, misurazione e valutazione dei risultati, revisione periodica, in modo da modificarlo per tenere conto di fattori imprevisti o di scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi, dell’andamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli iscritti.
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