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Mifid 2: informazioni ai clienti su costi e oneri degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento

Pubblichiamo un intervento dell’avvocato Luca Zitiello, managing partner dello Studio Legale Zitiello e Associati sul nuovo regime di trasparenza che si va delineando con Mifid 2, la direttiva europea che entrerà in vigore il 3 gennaio 2018.

Autore esterno 20/02/2017 | 10:15
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Le novità previste dalla Mifid 2 sul regime di trasparenza dei costi e degli oneri che gli intermediari sono obbligati a rendere nei confronti della clientela rappresenta un elemento rilevante e sarà un campo sul quale si giocheranno molte sfide competitive in ragione del cambiamento di approccio che tocca la percezione degli investitori.

La normativa
Quali i riferimenti normativi ad oggi presenti sul tema?
La fonte primaria è rappresentata dall’art. 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, altresì nota come la Mifid 2, ove, alla lett. c), si prevede un regime più intenso in termini di trasparenza al cliente rispetto a quello attualmente vigente. Da un lato si dispone che le informazioni devono avere ad oggetto tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi di investimento ed accessori offerti, nonché quelli relativi allo strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita. Dall’altro che nei costi ed oneri devono essere inclusi gli eventuali pagamenti a terzi, ossia gli inducements

Clienti professionali
Le novità diventano ancora più chiare se si passa ad analizzare le disposizioni di attuazione. In particolare ci si riferisce all’art. 50 del regolamento delegato UE della Commissione ancora nel suo testo non definitivo del 25 aprile 2016 C(2016) 2398 final. La norma prevede un regime di semplificazione degli obblighi di trasparenza, ma solo a favore dei clienti professionali con cui gli intermediari hanno il diritto di concordare un’applicazione limitata dei requisiti stabiliti salvo quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. 

Controparti qualificate
Anche con le controparti qualificate si ha la possibilità di concordare un’applicazione limitata dei requisiti, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti. Queste disposizioni ci aiutano peraltro a capire quanta rilevanza abbiano in termini di protezione e di tutela i servizi di consulenza, di gestione patrimoniale individuale e gli strumenti derivati, al punto da non accettare deroghe pattizie neanche con clientela qualificata.

Le comunicazioni sui costi
Nella norma soprarichiamata viene disposto un regime di comunicazione delle informazioni sui costi e gli oneri ai clienti sia ex ante che ex post: gli intermediari devono presentare in forma aggregata:

a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall’impresa di investimento relativi ai servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;

b) tutti i costi e gli oneri relativi alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari;

così come analiticamente esplicitati nell’allegato II.

Quando informare il cliente
L’informativa, come detto, dovrà essere sia ex ante, che ex post. Quella ex ante dovrà essere fornita in tempo utile nel caso in cui l’intermediario abilitato raccomandi oppure offra in vendita uno strumento finanziario. Di qui un ulteriore importante spunto interpretativo: assume rilevanza non solo la raccomandazione, ossia la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, ma anche l’offerta in vendita. Questo, unitamente ad altri riferimenti presenti nella Mifid 2 confermano l’emersione di tutte quelle attività di commercializzazione che, pur non concretizzandosi in vera e propria consulenza, rappresentano attività distributiva. L’informativa ex post dovrà essere resa dagli intermediari che intrattengano con il cliente un rapporto continuativo in modo personalizzato.

Un punto di attenzione è rappresentato dal fatto che nell’allegato II, nell’individuare le principali voci di costi ed oneri, si fa riferimento a quelli che concernono i servizi prestati (tabella 1) e quelli che invece riguardano gli strumenti finanziari (tabella 2. Per consultare le due tabelle clicca qui). In più si aggiunge un’importantissima specificazione ove si precisa che le voci di costo presenti in entrambe le tabelle non sono ridondanti perché sono volte ad individuare, con un approccio di look through, i costi totali, ossia quelli dello strumento all’interno del servizio prestato.  

Gli inducements
Va poi considerato il trattamento riservato alla rappresentazione degli inducements: si dispone che i pagamenti di terzi ricevuti dagli intermediari in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente siano dettagliati separatamente e che i costi e gli oneri aggregati siano sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale. Tutto ciò significa che gli incentivi non solo devono essere chiaramente rappresentati, ma specificamente individuati come componente di costo del servizio reso.

Questo tipo di trasparenza si pone come elemento di forte discontinuità con il passato ed idoneo ad incidere sulle logiche distributive in ragione dell’effettiva comprensione da parte del cliente degli inducement come parte integrante del costo del servizio da lui corrisposto.

L'articolo è stato redatto da Luca Zitiello, avvocato e managing partner dello Studio Legale Zitiello e Associati.

Visita il mini-sito dedicato a MiFID II 

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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