Secondo l’ultimo Rapporto Consob sulla ricchezza delle famiglie, a fine ottobre dormivano sui conti correnti italiani circa 1.700 miliardi di euro, una cifra addirittura superiore al Prodotto interno lordo nazionale (pari a 1.647 miliardi a fine 2020 secondo quanto stimato dalla Nota di aggiornamento del Def messa a punto dal ministero dell'Economia). Un’enorme massa monetaria inutilizzata che, oltre a scontare un costo-opportunità notevole per il fatto di non venire investita, viene inevitabilmente erosa nel tempo dall’inflazione.
È anche per questo motivo se il legislatore, spinto dagli operatori dell’industria e dalle necessità post-Covid, continua a cercare nuove vie per poter indirizzare il risparmio privato verso l’economia reale, nella speranza di portare una boccata di ossigeno alle piccole e medie imprese, offrendo loro un canale di finanziamento alternativo al circuito bancario.
PIR, PIR alternativi ed ELTIF sono tre prodotti d’investimento sviluppati in questa logica e disponibili anche ai privati di cui si è parlato molto negli ultimi anni. Di seguito ne elenchiamo le caratteristiche principali.
PIR tradizionali
I Piani individuali di risparmio (PIR) detti “tradizionali” sono stati introdotti nel 2017. Riservati alle persone fisiche residenti in Italia, si tratta di strumenti il cui patrimonio (almeno il 70%) deve essere investito in azioni e obbligazioni emesse da aziende italiane o europee con stabile organizzazione in Italia. Di questo 70% almeno 30% (che significa come minimo il 21% del portafoglio) deve essere investito in imprese non appartenenti all’indice Ftse Mib. Inoltre, il portafoglio non può essere investito per più del 10% del patrimonio in strumenti emessi da uno stesso emittente.
All’epoca della loro nascita, la grande novità fu l’esenzione fiscale totale sulle plusvalenze e sui dividendi, oltre alla cancellazione dell’imposta di successione sul patrimonio investito, alla condizione che le somme venissero lasciate investite per almeno cinque anni, con l’investimento massimo sul quale poter ottenere l’agevolazione fiscale fissato a 150mila euro. Sostanzialmente, ognuno è libero di versare quanto vuole, ma otterrà lo sgravio fiscale al massimo su 30mila euro all’anno per cinque anni.
Successivamente, nel 2019 il legislatore ha introdotto nuovi vincoli d’investimento al fine di veicolare più risorse verso le piccole e media imprese italiane e ai fondi di venture capital. Ma visto che queste modifiche non hanno incontrato grandi favori tra risparmiatori e addetti ai lavori, in vista della legge di bilancio 2020 la normativa è cambiata ancora al fine di renderli meno rigidi e più appetibili per gli investitori (la raccolta, infatti era crollata dopo queste prime modifiche: dopo 11 miliardi di euro incassati nel 2017 e 15 miliardi nel 2018, nel 2019 i PIR hanno segnato deflussi netti per 700 milioni).
Per i PIR costituiti a partire dal gennaio dell’anno scorso, infatti, sono stati eliminati due vincoli relativi al al 3,5% dell’investimento sull’AIM di Borsa Italiana, cioè il segmento destinato alla quotazione delle PMI, e al venture capital e all’universo di fondi di private equity. Questi sono stati sostituiti da un unico obbligo: riservare il 3,5% del valore complessivo del PIR in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite degli indici Ftse Mib e sul Ftse Mid Cap di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. È stata anche introdotta la possibilità per fondi pensionie, casse previdenziali e i fondi di investimento di detenere più di un PIR, nel limite del 10% del patrimonio.
I Piani individuali di risparmio sono stati in prevalenza costituiti da quote di fondi comuni d’investimento e Sicav aperti e armonizzati. Questa scelta ha di fatto fortemente limitato ai PIR ordinari di realizzare uno dei propri obiettivi primari, ovvero di incentivare l’afflusso massiccio dei risparmi privati verso le pmi non quotate italiane.
PIR alternativi
Con il Decreto Rilancio approvato nel maggio 2020 è stato invece introdotto un nuovo tipo di Piano individuale di risparmio, detto “alternativo” o “Pmi”. Lo scopo primario è lo stesso (convogliare il denaro degli investitori verso l’economia reale e le pmi italiane), l’impianto è molto simile (niente tasse su capital gain e dividendi per chi li tiene cinque anni), ma gli “alternativi” si distinguono per la particolare attenzione verso le piccole e medie aziende non quotate, per dei diversi vincoli di concentrazione del portafoglio e per le soglie d’investimento.
Andiamo con ordine. Per quanto riguarda l’asset allocation, una prima grossa differenza sta nel fatto che i PIR alternativi devono dedicare il 70% del proprio patrimonio a strumenti di imprese diverse da quella quotate sul Ftse Mib e sul Ftse Mid Cap o su indici equivalenti, in pratica aziende piccole e non quotate (contro il 3,5% dei PIR tradizionali).
Altra differenza tra Pir tradizionali e Pir alternativi riguarda il limite di concentrazione degli investimenti previsto per gli strumenti emessi dalla stessa impresa o dallo stesso gruppo: per i primi la soglia è stata fissata al 10%, per i secondi si sale al 20%. Questo, ovviamente, fa salire il rischio.
Cambiano anche le soglie d’investimento soggette alla defiscalizzazione: si passa dai 30mila euro l’anno per un totale di 150mila euro in cinque anni dei PIR tradizionali ai 150mila euro in un anno e fino a 1,5 milioni di euro in totale per gli alternativi.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un ulteriore incentivo fiscale: un credito di imposta fino al 20% del valore complessivo investito nel 2021 in caso di perdite (previsto solamente se le quote saranno detenute per almeno cinque anni e utilizzabile in 10 tranche annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate).
Insomma, i PIR alternativi puntano su investimenti più illiquidi e alzano l’asticella del rischio, oltre a rivolgersi naturalmente a una clientela con disponibilità ben più importanti (istituzionali e High Net Worth Individual).
Perciò, sebbene possano assumere forme diverse, a differenza dei tradizionali i PIR alternativi si prestano prevalentemente a uno sviluppo attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, quali fondi d’investimento alternativi di private equity, di private debt o ELTIF. Ciò in quanto, a differenza dei fondi comuni aperti, che in virtù della propria natura sono tenuti a investire in asset liquidi per garantire agli investitori il rimborso della partecipazione in qualsiasi momento, gli OICR chiusi non riconoscono tale diritto agli investitori e, di conseguenza, costituiscono il veicolo ideale per l’investimento indiretto negli asset illiquidi, che caratterizzano l’economia reale.
ELTIF
Gli ELTIF – sigla che sta per European Long Term Investment Fund – sono stati istituiti nel 2015 a livello europeo nel 2015 e recepiti nel nostro ordinamento nel 2018. Si tratta di fondi alternativi chiusi, introdotti per incentivare l’investimento a lungo termine non solo nelle piccole e medie imprese europee ma anche, più in generale, in attività dell’economia reale (per esempio, in progetti infrastrutturali).
In particolare, un ELTIF deve investire almeno il 70% del proprio capitale in strumenti di equity, quasi equity e debito di imprese non quotate o di imprese quotate aventi capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro, che non siano imprese finanziarie e che siano stabilite in un paese membro dell’Unione europea.
Sono strumenti pensati sia per gli investitori istituzionali sia per i privati. Tuttavia, in caso di offerta a un investitore retail sono previste particolari condizioni come la presentazione del Key information document (il Kid) e l’obbligo di prestazione di un servizio di consulenza. In più, nel caso in cui il cliente retail abbia un portafoglio finanziario inferiore a 500mila euro, l’investimento non può eccedere il 10% di tale portafoglio e non può essere inferiore a 10mila euro.
Gli ELTIF, come già menzionato, possono assumere la forma di un PIR alternativo (e quindi godere di tutti i vantaggi fiscali e allo stesso tempo essere soggetti ai limiti d’investimento previsti) oppure i due strumenti possono essere essere usati in combinazione.
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