È tuttavia necessario, ribadisce la Commissione, che lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia da parte del promotore avvenga secondo il rispetto di alcune regole di correttezza e trasparenza e cioè che il promotore comunichi al proprio intermediario lo svolgimento dell’attività di mediazione.
Sempre in settimana la Consob ha afferma
to la possibilità da parte del collocatore di quote di fondi di avvalersi del sub collocamento, ovvero di scegliere altri intermediari a cui affidare l’attività di collocamento di quote di Oicr affidatagli dall’emittente.
La Commissione ha comunque osservato che a valle degli intermediari designati dall’emittente vi debbano essere intermediari incaricati del servizio di ricezione e trasmissione ordini.
Inoltre, i collocatori secondari devono essere esplicitamente specificati nel prospetto, devono essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di collocamento e osservare la normativa vigente.
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