Con un emendamento alla bozza originaria, è stato stabilito l’obbligo di separazione per l’attività di prestazione di servizi di investimento all’interno dei grandi gruppi bancari, in gergo “banca universale”. Un secondo emendamento prevede che i clienti debbano essere informati, per iscritto, dell’andamento del loro portafoglio in caso di significative variazioni delle condizioni d
i mercato. Chi vende prodotti finanziari, inoltre, dovrà concordare con l’acquirente la soglia massima di perdita prevista. Infine, vanno consegnati al risparmiatore una serie di documenti informativi prima della sottoscrizione di un qualsiasi strumento.
Parlare di “rivoluzione” rispetto allo status quo, tuttavia, sembra fuori luogo, perché il nostro ordinamento prevede già una serie di obblighi in tema di informazioni ai clienti e conflitti di interesse. Norme che purtroppo non sono bastate ad impedire gli scandali degli ultimi anni, ma che restano stringenti.
In particolare, l’articolo 28 del Regolamento sugli intermediari n.11522, attuativo del Testo unico della finanza, stabilisce che “prima della stipula di un contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti”, gli intermediari (banche o promotori finanziari) devono chiedere all’investitore notizie sulla sua esperienza, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi e sulla propensione al rischio. Inoltre, devono consegnare il documento sui rischi generali dell’investimento, oltre a dare informazioni “adeguate” sulla natura e i rischi di un certo prodotto. Infine, nel caso di perdite “effettive” o “potenziali” pari o superiori al 30% del controvalore totale del patrimonio investito, l’intermediario deve informare “prontamente” il risparmiatore.
Per quanto riguarda i conflitti di interesse, il Testo unico della finanza (art. 21), obbliga gli operatori ad organizzarsi in modo da ridurne al minimo i rischi e, nel caso si verifichino, agire in modo da assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento. Inoltre, devono “svolgere una gestione indipendente” a salvaguardia dei diritti degli investitori. Infine, vige l’obbligo di separazione del patrimonio del risparmiatore rispetto a quello della società di gestione.
Il problema, dunque, non è solo di istituire nuove norme, per altro necessarie per colmare lacune del passato, come nel caso delle obbligazioni bancarie, ma di attuarle e controllare che vengano rispettate. Questo significa, che è auspicabile che le previsioni normative divengano immediatamente operative dopo l’approvazione della legge, senza che si debbano attendere regolamenti secondari, posticipando ulteriormente una riforma invocata da oltre un anno. E vuol anche dire che vanno rafforzati i sistemi di controllo, dando alle autorità di vigilanza poteri e strumenti adeguati. Altrimenti, c’è il rischio che fatta la legge, si trovi facilmente, e in silenzio, il modo per aggirarla.
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