Garanzie nero su bianco

Le autorità di vigilanza hanno imposto nuove regole di trasparenza ai prodotti che tutelano il capitale. Con un po’ di ritardo, ma finalmente si alza il velo su polizze e gestioni largamente diffuse tra gli investitori.

Sara Silano 04/08/2005 | 12:54
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Rendimento assicurato, capitale garantito che cresce sempre, prodotto sicuro, investimenti senza imprevisti. Sono alcuni degli slogan usati per promuovere polizze, gestioni individuali e fondi che tutelano, in vario modo, il patrimonio versato. Messaggi non sempre chiari, che hanno alimentato la confusione. Fortunatamente, anche se con ritardo, le autorità di vigilanza sono intervenute recentemente per imporre maggior trasparenza.

Con una Comunicazione del 22 luglio 2005 (n. Din/5051791) la Consob ha definito alcune regole da seguire nell’offerta delle gestioni individuali garantite e protette. Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, agli intermediari è chiesto di rappresentare nei messaggi pubblicitari e nei rapporti pre-contrattuali, “con la massima chiarezza” le

caratteristiche della gestione offerta, affinché gli investitori possano assumere scelte consapevoli. Le denominazioni, dunque, devono essere appropriate, i costi della gestione distinti da quelli della garanzia, la documentazione sulla garanzia consegnata al cliente insieme a quella sul servizio.

Sulle polizze è intervenuto l’Isvap, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, con una Circolare del 1° marzo 2005 (n. 551/D), che ha dettato le norme sulla trasparenza dei contratti Vita. Tra i criteri di redazione della documentazione, è previsto l’utilizzo dei termini “garanzia, garantito” solo quando l’impresa presta direttamente la garanzia finanziaria e quello di “capitale protetto” esclusivamente con riferimento alle polizze per le quali è prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale. In quest’ultimo caso va anche evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo.

Infine, per i fondi comuni e le sicav bisogna fare riferimento al Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 (n. 14990), che ha delimitato l’uso della denominazione “fondo garantito” a quei prodotti in cui la garanzia della restituzione del capitale iniziale, eventualmente incrementato da un rendimento minimo, è assicurata mediante la stipula di apposite convenzioni con un soggetto terzo abilitato.

Anche se in tempi diversi, entro il nuovo anno le società dovranno adeguarsi alle disposizioni delle autorità di vigilanza, adattando la documentazione e la contrattualistica. Un passo in avanti sulla strada di una maggior trasparenza dei prodotti del risparmio gestito, che i fondi comuni tradizionali percorrono già da tempo. Anche perché gli strumenti a capitale garantito e protetto sono ormai parte dell’offerta di banche, reti di promotori e agenzie assicurative. E’ innegabile, tuttavia, che queste disposizioni arrivino un po’ tardi, dal momento che gli strumenti a capitale garantito e protetto sono stati di moda soprattutto negli anni successivi allo scoppio della bolla speculativa e l’ingegneria finanziaria ora sta muovendo verso altri lidi.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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