Con una Comunicazione del 22 luglio 2005 (n. Din/5051791) la Consob ha definito alcune regole da seguire nell’offerta delle gestioni individuali garantite e protette. Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, agli intermediari è chiesto di rappresentare nei messaggi pubblicitari e nei rapporti pre-contrattuali, “con la massima chiarezza” le
caratteristiche della gestione offerta, affinché gli investitori possano assumere scelte consapevoli. Le denominazioni, dunque, devono essere appropriate, i costi della gestione distinti da quelli della garanzia, la documentazione sulla garanzia consegnata al cliente insieme a quella sul servizio.
Infine, per i fondi comuni e le sicav bisogna fare riferimento al Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 (n. 14990), che ha delimitato l’uso della denominazione “fondo garantito” a quei prodotti in cui la garanzia della restituzione del capitale iniziale, eventualmente incrementato da un rendimento minimo, è assicurata mediante la stipula di apposite convenzioni con un soggetto terzo abilitato.
Anche se in tempi diversi, entro il nuovo anno le società dovranno adeguarsi alle disposizioni delle autorità di vigilanza, adattando la documentazione e la contrattualistica. Un passo in avanti sulla strada di una maggior trasparenza dei prodotti del risparmio gestito, che i fondi comuni tradizionali percorrono già da tempo. Anche perché gli strumenti a capitale garantito e protetto sono ormai parte dell’offerta di banche, reti di promotori e agenzie assicurative. E’ innegabile, tuttavia, che queste disposizioni arrivino un po’ tardi, dal momento che gli strumenti a capitale garantito e protetto sono stati di moda soprattutto negli anni successivi allo scoppio della bolla speculativa e l’ingegneria finanziaria ora sta muovendo verso altri lidi.
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