La direttiva Mifid, limitando il suo settore di intervento alla disciplina dei servizi di investimento, non si applica, così come confermato dall’art. 2 in tema di esenzioni obbligatorie, agli organismi di investimento collettivo ed ai fondi pensione. Ciononostante la Mifid avrà una influenza sull’industria dei fondi in generale e sulle Sgr in particolare. Basti pensare al tema degli incentivi o a quello del conflitto di interessi.
Sono molti gli obblighi di inf
ormazione al cliente previsti dall’attuale normativa. Quali novità introduce in Italia la Mifid?
La grande novità è rappresentata da una nuova concezione della disciplina secondo livelli di servizio con una graduazione della tutela dell’investitore in base al livello di servizio prescelto o comunque offerto dall’intermediario abilitato. Si passerà quindi da un livello di protezione minima, quale quello in cui il servizio di investimento è prestato secondo le modalità dell’execution only (pura esecuzione degli ordini, ndr), a quello di protezione massima, come nel caso della gestione patrimoniale individuale o della consulenza in materia di investimenti dove l’intermediario abilitato è obbligato ad ottenere le informazioni dal cliente e ad assicurare l’osservanza del parametro di adeguatezza degli investimenti.
Un tema caldo è quello degli inducements (particolari incentivi legati alla prestazione di servizi finanziari). Quali sono gli orientamenti più recenti in materia, in particolare per quanto riguarda gli accordi di retrocessione delle commissioni?
Secondo quanto recentemente affermato dal Cesr (Comitato delle autorità di vigilanza europee, ndr) e dalla Commissione Europea in un paper di consultazione, la disciplina degli incentivi si applica a tutti i compensi e le prestazioni non monetarie pagate a o ricevute da parte di soggetti diversi dal cliente e quindi comprende anche i casi in cui la commissione è il naturale pagamento del corrispettivo del servizio prestato dall’intermediario come per i compensi corrisposti dalla società prodotto (Sgr) al collocatore (banca o sim rete di vendita). A ciò si aggiunge che va soddisfatto il requisito secondo cui il pagamento ricevuto deve migliorare la qualità del servizio prestato. Ciò rende difficile ritenere che nelle gestioni patrimoniali in fondi (Gpf) il ristorno delle commissioni di management dal fondo target all’intermediario gestore possa essere considerata una pratica ammessa.
Parliamo di consulenza. Rispetto al lungo dibattito in materia, quali sono le novità introdotte dalla Mifid?
La consulenza in materia di investimenti cessa di essere un’attività liberamente esercitabile e diventa servizio di investimento, come tale sottoposto ad autorizzazione amministrativa e riservato agli intermediari abilitati. Tra questi ci saranno anche le Sgr le quali, così come recita il decreto legislativo di attuazione approvato dieci giorni fa dal Consiglio dei Ministri, al pari degli altri intermediari che lo svolgano attualmente, saranno autorizzate di diritto alla prestazione di tale servizio garantendo così un regime di continuità.
Quali lacune e punti critici presenta la direttiva comunitaria in materia di consulenza?
La Mifid si esprime in termini di raccomandazione personalizzata avente ad oggetto determinati strumenti finanziari fornendo una chiara definizione del servizio di consulenza in materia di investimenti e differenziandolo dalla consulenza generica, che ha invece ad oggetto tipi di strumenti finanziari o dalla consulenza generale su titoli tipica degli analisti finanziari come tale priva del requisito della personalizzazione. La disciplina fornita è molto pregnante, ma scivola invece nella parte in cui non prevede come obbligatorio il contratto scritto nel rapporto tra cliente retail ed intermediario abilitato che presta il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Su quale segmento del sistema finanziario la Mifid è destinata a portare i maggiori cambiamenti in Italia?
Probabilmente sulla negoziazione degli strumenti finanziari. Viene meno infatti l’obbligo di concentrazione sui mercati regolamentati delle negoziazioni su titoli quotati. Ciò sarà sostituito dall’inasprimento dell’obbligo di best execution (miglior esecuzione degli ordini, ndr), dalla condivisione della execution policy con il cliente e dalla nascita di luoghi di esecuzione degli ordini alternativi come gli MTF (ex Sistemi di scambi organizzati) e gli internallizatori sistematici di ordini.
Quali sono i tempi di attuazione?
Il termine per l’emanazione della normativa italiana di attuazione era stabilito al 31 gennaio scorso ed è passato inutilmente. Il termine per l’entrata in vigore della normativa è fissato al 1 novembre. Attualmente la bozza di decreto legislativo concede fino al 1 marzo 2008 come tempo di attuazione. Vedremo se entro quella data l’industria del risparmio riuscirà ad adeguarsi a quella che sempre più viene definita come una rivoluzione copernicana.
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