Gli Etf armonizzati producono tre diverse forme di reddito di seguito descritte:
a) reddito di capitale calcolato sul differenziale tra il valore lordo della quota (NAV) rilevato al momento della vendita e quello rilevato al momento dell’acquisto (tale differenza la chiameremo delta NAV). Se il delta è positivo l’operazione genera un reddito di capitale tassato al 12,5%; se il delta è negativo la perdita generata dall’operazione non è fiscalmente rilevante, ne quindi deducibile in futuro. Il prelievo fiscale deve intendersi a titolo di imposta senza obbligo di segnalazione in sede di dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche e gli enti non commerciali e a titolo di acconto con obbligo di segnalazione per le persone giuridiche. Il sostituto d’imposta si impegna a rilasciare la “Certificazione di cui all’articolo 7 bis del DPR n. 600 ” entro il 31/03 dell’anno successivo;
b) reddito diverso (capital gain/loss) calcolato sul differenziale dei prezzi di mercato rettificato dal delta NAV. Come per qualsiasi strumento finanziario, l’imponibile viene calcolato sul differenziale tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto; il risultato così ottenuto deve essere diminuito della componente reddituale già tassata come reddito di capitale (delta NAV). In caso di delta NAV negativo, ai fini del calcolo del reddito diverso tale differenziale va assunto pari a zero.
Si possono verificare le seguenti situazioni:
- Delta prezzi – Delta NAV > 0: in questo caso si è in presenza di una plusvalenza tassata al 12,50% se non esistono minusvalenze pregresse compensabili (altrimenti si recupera la minus);
- Delta prezzi – Delta NAV < 0: in questo caso si è in presenza di una minusvalenza che viene caricata in automatico negli archivi della procedura Capital Gain e può essere compensata in futuro, entro i canonici 4 periodi di imposta, con eventuali capital gain futuri (derivanti da ETF, azioni, obbligazioni ecc.);
c) reddito di capitale sui dividendi pagati dal fondo, sempre tassato al 12,50%. Il prelievo fiscale deve intendersi:
- a titolo di imposta senza obbligo di segnalazione in sede di dichiarazione dei redditi, per persone fisiche ed enti non commerciali;
- a titolo di acconto con obbligo di segnalazione, per persone giuridiche. Il sostituto d’imposta si impegna a rilasciare la “Certificazione di cui all’articolo 7 bis del DPR n. 600 relativa agli utili pagati nell’anno” entro il 31/03 dell’anno successivo.
L’investitore privato non è gravato da alcun onere amministrativo e/o contabile. Nessun provento deve essere riportato nella propria dichiarazione dei redditi. Tale regime vale sia per i fondi armonizzati quotati in Piazza Affari sia per quelli esteri armonizzati.
E' diverso il discorso per i "non armonizzati" (ad esempio gli ETF quotati sulla Borsa americana). In questo caso i "redditi da capitale" derivanti dal delta NAV concorrono a formare la base imponibile e sono soggetti alla tassazione progressiva IRPEF. I redditi prodotti da dividendi vanno dichiarati nel modello Unico. Infine, sui "redditi diversi" è l'intermediario ad applicare una ritenuta a titolo di imposta.
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