Fondi, aperti e chiusi, e sicav italiane
Dal primo luglio 2011 tutti i fondi comuni d’investimento saranno tassati sul realizzato e non più sul maturato (come invece avveniva secondo il regime tributario regolato dal decreto legislativo 461/97). La norma è stata inserita all’interno del decreto “milleproroghe”, approvato dal Parlamento in via definitiva nel febbraio 2011. Ma a gennaio 2012, è stata anche varata la minipatrimoniale dal governo Monti e sono entrate in vigore alcune modifiche alla disciplina della tassazione delle rendite finanziarie.
Com’era, com’è
In questo modo, si è superata la storica disparità di trattamento tra i fondi italiani e quelli esteri. Prima, infatti, il rendimento dei fondi italiani era tassato sul maturato, in capo al fondo, mentre nel caso di fondi e sicav estere, l’imposta era sul realizzato e in capo ai detentori di quote. In questo modo si penalizzavano fortemente i comparti domestici. Inoltre, la nuova normativa del 2012 prevede l'unificazione delle aliquote di tassazione in un'unica pari al 20%, sia per i proventi dei fondi comuni di investimento (di diritto italiano, lussemburghese e lussemburghesi storici), sia per i risultati delle gestioni patrimoniali. La tassazione di fondi e sicav è posta in capo all'investitore, al momento della percezione dei proventi.
In generale, la normativa attuale prevede che le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale e le imposte sostitutive sui redditi diversi siano stabilite nella misura del 20%. Le precedenti tassazioni del 12,5% e del 27% per i conti deposito verranno unificate tutte al 20%, salvo alcune eccezioni.
Il 20% non si applica sugli interessi e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale dei titoli di stato italiani (come Bot, Btp, Cct), dei titoli a loro equiparati come quelli emessi da enti locali (Bor, Bop, Boc), titoli obbligazionari emessi da organismi sopranazionali (Bei, Birs, ecc), obbligazioni emesse dagli stati inclusi nella cosiddetta White list. Per questi strumenti finanziari verrà mantenuta l'aliquota agevolata del 12,5%, garantita anche qualora i titoli di stato siano immessi in altri prodotti finanziari, come nelle gestioni patrimoniali, polizze assicurative e fondi comuni.
Il 20% non si applica anche ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti, al risultato maturato di gestione dei fondi pensione che continuerà a essere assoggettato all'11%, ai dividendi corrisposti a società residenti in paesi della Ue e dello spazio economico europeo, per i quali è prevista la ritenuta nella misura dell'1,375%.
Rientrano nella categoria dei redditi da capitale le plusvalenze, inclusi i proventi periodici, generati dai fondi comuni di investimento. Le minusvalenze generate dai fondi costituiscono invece redditi diversi. Questa differente natura del reddito, confermata anche nella nuova regolamentazione, rende impossibile compensare proventi positivi derivanti da fondi comuni con eventuali minusvalenze realizzate sui medesimi fondi.
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