Fiscalità

Maria Grazia Briganti 04/06/2008 | 15:44
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La disciplina fiscale della previdenza complementare delinea un sistema articolato nelle tre fasi di accumulazione, investimento ed erogazione. Questo modello è conosciuto come schema “ETT” (Esenzione, Tassazione, Tassazione) e distingue tra la disciplina dei contributi, dei rendimenti e delle prestazioni.

Secondo lo schema “ETT” all’esenzione dei contributi (entro determinati limiti di deducibilità) si accompagna la tassazione dei rendimenti prodotti nella fase di accumulo e la tassazione delle prestazioni erogate (al netto della quota corrispondente ai rendimenti già tassati e al netto dei contributi non dedotti).

Al fine

di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 prevede importanti agevolazioni fiscali.

Contributi

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67 all’anno. Ciò determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l’aliquota Irpef più alta per tale lavoratore sia del 28% (aliquota marginale Irpef, aumentata delle addizionali comunali e regionali), il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 360 Euro, con un risparmio fiscale pari a 140 Euro. Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro, nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.

Ai fini del calcolo delle somme deducibili non si computano le quote di TFR (trasferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare) che comunque sono esenti da imposta al momento del versamento alla forma pensionistica complementare.

I contributi dedotti e le quote di TFR sono soggette ad una tassazione particolarmente agevolata nel momento in cui vengono erogati sotto forma di prestazione, anticipazione o riscatto da parte della forma pensionistica complementare.

Prestazioni

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati). La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è soggetta ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (c.d. ritenuta secca che non comporta ulteriori applicazioni di imposte) nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare si applica l’aliquota del 9%

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con quelle ordinarie nonché con quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.

Le eventuali rivalutazioni finanziarie delle rendite sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura fissa del 12,5%. Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto sono tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione (per un periodo di almeno 12 mesi), mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità permanente (che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e decesso, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%. Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore), nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra descritte (nei limiti in cui sono consentiti dagli statuti e dai regolamenti sono invece soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura fissa del 23%. In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. La tabella che segue riporta le aliquote fiscali cui sono soggette le diverse prestazioni accessibili agli iscritti a previdenza complementare.

Rendimenti

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento.

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Info autore

Maria Grazia Briganti  è stata editor & analyst di Morningstar Italy

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