L’articolo 13-bis del
Decreto Legge n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009, ripropone, con alcune modifiche, la possibilità per i contribuenti di rimpatriare o regolarizzare attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale - in sostanza si tratta della mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi - prevista dal
Decreto Legge n. 167/90 .
La norma che reintroduce lo scudo fiscale Ter detta un ampio rinvio alle previsioni degli scudi precedenti del
Decreto Legge n. 350 del 2001 e del Decreto Legge n. 12/2002, in quanto compatibili.
Gli interessati dovranno attestare la detenzione all’estero delle attività rimpatriate e/o regolarizzate da una data non successiva al 31 dicembre 2008.
I soggetti interessati
L’articolo 13-bis del DL 78/2009 non identifica in modo autonomo i soggetti beneficiari della sanatoria, ma richiama quanto già disposto precedentemente dall’articolo 11 del DL 350/2001, il quale individua come soggetti interessati:
1. le persone fisiche;
2. gli enti non commerciali;
3. le società semplici;
4. le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.
fiscalmente residenti in Italia al momento di presentazione della dichiarazione riservata.
Il riferimento alle persone fisiche deve essere inteso nel senso ad esso attribuito dal DL 167/1990, cosicché rientreranno nell’ambito di applicazione della norma anche i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Possono usufruire dello scudo anche i soggetti residenti in un Paese a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del DPR 917/1986, attualmente individuati dal D.m. 4 maggio 1999 (ad esempio Monaco, Gibilterra, Svizzera, Uruguay, Bahamas, Panama, Costa Rica).
Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano essi società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.
E’ preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative al rimpatrio delle attività detenute all'estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.
Perfezionamento e Tempistica
La sanatoria (“scudo fiscale ter”) richiede la presentazione ad uno degli intermediari abilitati di una dichiarazione riservata (il cui modello è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009 e si può scaricare
Cliccando qui) e si perfeziona mediante pagamento di un’imposta straordinaria del 5% applicata sul valore delle attività estere irregolarmente detenute, da effettuarsi fra il 15 settembre 2009 ed il 15 aprile 2010.
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