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Bond, aliquota unica per i proventi maturati dal 2012

Le cedole maturate prima sono invece soggette alla distinzione tra l’aliquota del 27% e quella del 12,50%.

Salvatore Sanna, Eutekne 24/09/2012 | 10:10
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Con l’introduzione dell’art. 2 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011), il legislatore ha unificato al 20% l’aliquota (a ti­tolo di acconto o a titolo di imposta) operata sui proventi di natura finanziaria; con la circolare n. 11 del 28 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema fornendo i primi chiarimenti in merito al quadro normativo delineato dal decreto.

Prima della riforma, l’art. 26 del DPR 600/73 poneva a cari­co dei soggetti non considerati “grandi emittenti” l’obbligo di assoggettare gli interessi e gli altri proventi derivanti dal­le obbligazioni emesse ad una ritenuta del 27%, che era tut­tavia ridotta al 12,50% per le obbligazioni di durata non in­feriore a 18 mesi.

L’applicazione di tale minore aliquota era consentita a con­dizione che il tasso di rendimento effettivo non risultasse superiore alle seguenti misure:

-  al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbli­gazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentari degli Stati di cui sopra o collocati mediante offerta al pubbli­co ai sensi della disciplina vigente al momento dell’emissio­ne;

-  al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le obbligazioni ed i titoli similari diversi dai precedenti.

La norma prevedeva anche che, qualora il rimborso delle ob­bligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi avesse luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rim­borso l’emittente dovesse corrispondere una somma pari al 20%.

Il nuovo quadro normativo statuisce ora che i sostituti d’im­posta che hanno emesso obbligazioni devono operare una ri­tenuta con l’aliquota del 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti ai relativi possessori, indipendentemente dalla lo­ro durata e dal tasso di rendimento effettivo da loro assicura­to. Pertanto, conclude l’Agenzia, gli interessi ed altri proven­ti derivanti da obbligazioni emessi da tali soggetti sono sog­getti a ritenuta con tale aliquota anche nel caso in cui presen­tino una durata inferiore a 18 mesi e, nel caso in cui presen­tino una durata non inferiore a 18 mesi, ma siano rimborsati anticipatamente, non sono più soggetti al prelievo del 20%, essendo stata definitivamente abrogata tale forma di prelievo.

Con riferimento alla decorrenza generale relativa all’utilizzo della nuova aliquota per i redditi di capitale, il DL 138/2011 prevede che essa si applica agli interessi ed agli altri proven­ti qualificabili come redditi di capitale divenuti esigibili dal 1° gennaio 2012. 

Nuova aliquota con decorrenza specifica per le obbligazioni
Tuttavia, in deroga a tale regola di decorrenza, per le obbli­gazioni emesse dai cosiddetti “grandi emittenti” (banche e società con azioni negoziate) la norma specifica che la nuo­va aliquota si applica per gli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

In seguito, per uniformare la decorrenza della nuova aliquo­ta del 20%, l’art. 29, comma 3 del DL 216/2011 ha previsto che, anche per le obbligazioni emesse da soggetti non consi­derati “grandi emittenti”, la ritenuta del 20% si applica a partire dagli interessi maturati dal 1° gennaio 2012. Pertan­to, secondo l’Agenzia, la ritenuta ivi prevista sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da so­cietà diverse dalle banche e dalle società con azioni negozia­te maturati fino al 31 dicembre 2011 deve continuare ad es­sere applicata con le aliquote differenziate del 12,50% ovvero del 27% in funzione della durata e della congruità del rendimento dei titoli.

L’Amministrazione osserva, poi, come una speciale regola di decorrenza sia stata dettata sempre dal DL 216/2011 per i contratti di pronti contro termine di durata non superiore a 12 mesi conclusi prima del 1° gennaio 2012 su obbligazioni e titoli similari emessi dai cosiddetti “grandi emittenti”. In particolare, in forza di tale diposizione, l’applicazione dell’aliquota del 20% decorre soltanto dal giorno successi­vo a quello di scadenza di tali contratti, tanto per gli even­tuali differenziali positivi di cui alla lett. g-bis) dell’art. 44 del TUIR, quanto per gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari sottostanti soggetti all’imposta sostitutiva di cui al DLgs. 239/96. Di conseguenza, i differenziali positivi relativi ai predetti contratti continuano ad essere soggetti a ritenuta con l’ali­quota del 12,50% o del 27% in funzione dell’aliquota appli­cabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottostanti.

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