I bond nel DL “crescita e sviluppo”

Agevolati project bond, cambiali finanziarie e obbligazioni “sponsorizzate” da intermediari finanziari.

Gianluca Odetto, Eutekne 24/09/2012 | 11:28
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Il DL 83/2012 ha previsto una serie di importanti novità in materia di fiscalità finanziaria.

La prima di esse, contenuta nell’art. 1 del decreto, riguarda le obbligazioni emesse delle cosiddette “società di progetto” (art. 157 del DLgs. 163/2006), per le quali è prevista l’equi­parazione ai titoli del debito pubblico; si tratta di un’assimilazione di rilievo, in quanto permette al sottoscrittore di vedersi tassati gli interessi nella misura del 12,50%, in luogo della misura standard del 20%. Vi sono vantaggi anche per la società emittente (che, è bene ricordarlo, è espressamente esclusa dai vincoli alla deducibilità degli interessi passivi previsti dall’art. 96 del TUIR) la quale, per effetto di un’apposita integrazione all’art. 3, com­ma 115, della L. 549/95, può dedurre gli interessi senza li­mitazioni anche se i tassi praticati eccedono i tassi soglia (tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, ovvero doppio del tasso di riferimento per le obbligazioni quotate), venendo sotto questo specifico profilo equiparata ai grandi emittenti.

L’equiparazione ai titoli di Stato per il sottoscrittore e la deducibilità illimitata per l’emittente riguardano le sole obbli­gazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del DL 83/2012, anche se la norma precisa che la so­cietà di progetto può emettere appositi project bond - che potrebbero beneficiare del trattamento agevolato brevemente descritto - per rifinanziare il debito precedentemente contratto.

Estesa la possibilità di emettere obbligazioni e cambiali finanziarie
Più articolati appaiono gli interventi dell’art. 32 del decreto. I primi sono finalizzati ad agevolare le emissioni obbliga­zionarie da parte di società non quotate (più precisamente, si tratta delle società “non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese”). Per tali società viene riconosciuta la possibilità di emettere obbligazioni e cambiali finanziarie, a condizione che:

- l’emissione sia assistita da uno “sponsor” (ovvero, da un intermediario finanziario che assista l’emittente nella fa­se di emissione e di collocamento, che mantenga in portafo­glio fino a scadenza una quota minima dei titoli emessi e che proceda ad un rating almeno semestrale dei titoli stessi);

- che l’ultimo bilancio dell’emittente sia assoggettato a re­visione legale;

- che i titoli siano collocati direttamente presso investitori qualificati e siano destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.

Inoltre, per le obbligazioni e le cambiali finanziarie emesse da tali soggetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012, il trattamento sarà quello previsto per i titoli dei grandi emittenti (ovvero, regime di imposizione sostitutiva ex DLgs. 239/96 e conseguente esclusione dalla ritenuta pre­vista dall’art. 26 del DPR 600/73, nonché deducibilità piena per gli interessi passivi in capo al sottoscrittore). Lo scopo, come rilevato dalla Relazione al decreto legge, è quello di rendere neutrale la scelta tra le diverse tipologie di strumenti di credito: obbligazioni, cambiali finanziarie e prestiti bancari.

Vi sono, poi, due norme delle quali occorrerà chiarire in mo­do più puntuale l’esatto ambito applicativo. La prima, contenuta nel comma 13 dell’art. 32, prevede la deducibilità per cassa delle spese di emissione delle obbliga­zioni, dei titoli similari e delle cambiali finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, del DLgs. 239/96, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio di tali costi (e, pertanto, anche se essi sono qualificati come costi pluriennali). Si dovrebbe trattare di un beneficio riguardante sia i titoli dei grandi emittenti, già disciplinati dalla norma prima dell’intervento del DL 83/2012 (ad esempio, obbligazioni bancarie e di società le cui azioni sono quotate), sia le obbligazioni e le cambiali finanziarie “sponsorizzate” disciplinate dal DL 83/2012 medesimo. Più dubbi, invece, riveste la disposizione presente nel com­ma 12, secondo cui “i dati sull’emissione delle obbligazioni e titoli similari non negoziati nei mercati regolamentati de­vono essere comunicati dall’emittente entro trenta giorni all’Agenzia delle Entrate per consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi”. Occorrerà, in particolare, chiarire se tale nuova comunicazione - le cui modalità saranno disposte da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - si riferisca a tutte le emissioni obbligazionarie effettuate dalle società non quotate, ovvero se l’obbligo sia circoscritto alle sole emissioni che intendano beneficiare del trattamento premiale introdotto dal DL 83/2012.

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