I disinvestimenti vanno nel quadro RW

Talvolta la sezione III del modulo va compilata anche quando i trasferimenti si riferiscono a somme inferiori a 10.000 euro.

Salvatore Sanna, Eutekne 25/09/2012 | 09:59
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Le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali so­no oggetto di monitoraggio fiscale attraverso la compilazio­ne delle sezioni II e III del modulo RW del modello Unico 2012.

Nella sezione II del modulo RW devono essere evidenziate le consistenze esistenti al termine del periodo d’imposta, se superiori complessivamente a 10.000 euro:

-   degli investimenti all’estero suscettibili di produrre reddi­ti di fonte estera imponibili in Italia;

-   delle attività estere di natura finanziaria anch’esse suscetti­bili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. Nella sezione III del modulo RW devono essere indicati, sempre se complessivamente superiori a 10.000 euro, i trasferimenti da, verso e sull’estero che, “nel corso dell’anno, hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria”, anche effettuati mediante trasporto al seguito di denaro.

Il limite di 10.000 euro, dunque, è l’elemento dirimente ai fini della compilazione della sezione III, nel senso che la stessa deve essere compilata laddove i movimenti connessi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria, effettuati nel corso dell’anno, superano tale cifra. Nell’ammontare complessivo dei trasferimenti da, verso e sull’estero, compiuti nel corso dell’anno, devono essere computati anche i disinvestimenti e la circolare Agenzia delle Entrate n. 45 del 13 settembre 2010 precisa che il flusso de­ve essere considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferi­mento ad un contribuente che detiene un conto corrente all’estero ed ha effettuato un disinvestimento pari, ad esem­pio, a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, l’am­montare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro.

Tra le sezioni II e III sopracitate esiste un forte legame. Se­condo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002, infatti, la segnalazione nella sezio­ne III “deve avere ad oggetto i soli trasferimenti che interes­sano le tipologie di attività finanziarie e gli investimenti po­tenzialmente oggetto di indicazione nella sezione II”. Pertan­to, la compilazione delle sezioni II e III avviene quasi sem­pre contestualmente.

In merito al collegamento tra le sezioni II e III del modulo RW, ci si chiede se, nel caso in cui l’ammontare delle consi­stenze delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero al termine dell’anno non superi i 10.000 euro, eso­nerando il contribuente dalla compilazione della sezione II, sia sempre necessario compilare la sezione III se i trasferi­menti da, verso e sull’estero hanno superato la soglia dei 10.000 euro annui.

Secondo quanto chiarito dalle istruzioni al modello Unico, la citata sezione III deve essere compilata anche se al termi­ne del periodo i soggetti interessati non detengono investi­menti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto rispettivamente il disinvesti­mento o l’estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). Ragionando secondo quanto indicato dalle istruzioni, quindi, per comprendere se ricorre l’obbligo di compilazione della sezione III, dovrebbe essere necessario verificare se sia av­venuto o meno un disinvestimento. Ad esempio, se, nel corso dell’anno, si alimenta con trasferi­menti complessivamente pari a 12.000 euro un conto corren­te estero per il pagamento di spese varie sostenute all’estero e le attività estere possedute, compreso il citato conto, pre­sentano un valore di fine anno inferiore ai 10.000 euro, non dovrebbe essere necessario compilare la sezione III del modulo RW. Infatti, nel caso di specie, non avverrebbe alcun disinvestimento.

Sarebbe diverso, invece, il caso in cui i propri investimenti esteri fossero smobilizzati nel corso dell’anno e dunque non fossero più esistenti a tale data oppure di ammontare com­plessivamente inferiore (o uguale) alla soglia di 10.000 euro. In tale circostanza, vi sarebbe l’obbligo di autonoma compilazione della sezione III del modulo RW, in quanto sarebbe avvenuto un disinvestimento di attività estere. In sostanza, quindi, se una persona fisica, alla fine di un anno, detiene un conto corrente di 20.000 euro e durante l’anno seguente fa rientrare in Italia 11.000 euro, di tale trasferimento deve essere data comunque segnalazione nell’apposita sezione III, anche se il deposito di fine anno non si segnala nella sezione II.

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