Le polizze di assicurazione emesse da imprese estere e affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente, sono soggette all’imposta di bollo ordinaria e non pagano l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Questo è uno dei chiarimenti contenuto nella Comunicazione Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) del 5 luglio 2012.
L’Ania fornisce alcune precisazioni in relazione al rapporto tra l’imposta di bollo di cui all’art. 13 commi 2-bis e 2-ter del DPR 642/72, come introdotta dal DL 201/2011, e l’Ivafe, ovvero l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, in relazione alle assicurazioni. Infatti, secondo quanto chiarito dall’Ania, l’Ivafe nasce proprio per applicare un prelievo in quelle situazioni in cui non trova applicazione l’imposta di bollo ordinaria. Tra i due prelievi sussiste una sorta di alternatività. In particolare, l’Ania precisa che l’Ivafe non è dovuta nei seguenti casi:
- per le polizze di assicurazione emesse da imprese estere che richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ed esercitino la facoltà prevista dall’art. 26-ter del DPR 600/73;
- per le polizze di assicurazione emesse da imprese estere e affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente.
Per quanto riguarda le polizze di assicurazione emesse da imprese estere, il DM 24 maggio 2012, all’art. 3 comma 7, ha espressamente chiarito che le imprese estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono applicare il bollo ordinario, con le medesime modalità previste per le imprese nazionali, sulle comunicazioni relative a polizze emesse da tali imprese e stipulate da soggetti residenti in Italia, alla duplice condizione che:
- abbiano richiesto l’autorizzazione alpagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale;
- esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall’art. 26-ter comma 3 del DPR 600/73 (sull’imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di assicurazione).
In tal caso, infatti - precisa l’Ania - l’impresa estera adempie direttamente all’obbligo di applicazione dell’imposta di bollo, ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il versamento dell’imposta. In presenza di entrambi i requisiti sopra individuati, infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28 (§ 2.2.1) del 2 luglio 2012, le polizze assicurative emesse da imprese estere sono, dal punto di vista del trattamento tributario, complessivamente equiparate alle analoghe polizze assicurative italiane, sicché esse possono considerarsi come detenute in Italia e sono escluse dal pagamento dell’Ivafe. Per queste polizze, pertanto, l’Ania precisa che è applicabile la disciplina dell’imposta di bollo ordinario. Di conseguenza, posto che l’Ivafe trova applicazione a decorrere dal 2011, mentre l’imposta di bollo ordinaria sugli strumenti finanziari (come introdotta dall’art. 19 del DL 201/2011) decorre dal 2012, in presenza delle due condizioni sopra individuate (istanza di autorizzazione al pagamento dell’imposta in modo virtuale presentata nel 2012 ed opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del DPR 600/73 nel 2011 o in anni precedenti), per il 2011 le imprese estere di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi non pagano né l’Ivafe né il bollo.
Il bollo trova applicazione dal 2012
D’altro canto, in assenza delle due opzioni sopra indicate, a norma del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 72442 (§ 5) del 5 giugno 2012, sono soggette all’imposta di bollo ordinaria (e non all’Ivafe) le polizze emesse da imprese estere ma affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente. In tal caso, infatti, come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 28 (§ 2.2.1) del 2 luglio 2012, trova applicazione l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a strumenti finanziari di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, in quanto le attività non si considerano detenute all’estero. Infatti, il mandato ad amministrare obbliga la fiduciaria ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e ad effettuare le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria. L’esonero dal pagamento dell’Ivafe, in tal caso, permane fintanto che perdura il rapporto di custodia, deposito, ammi-lustrazione o gestione con l’intermediario residente. Anche in tal caso, atteso che l’imposta di bollo di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 si applica dal 2012, per il 2011 non risulta dovuta né l’Ivafe né ilbollo. Al di fuori delle due ipotesi sopra individuate, le polizze di assicurazione emesse da imprese estere sono soggette all’Ivafe.
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