Le violazioni valutarie non si desumono dal modulo RW

L’indicazione degli “investimenti all’estero” non implica la violazione della disciplina sui passaggi transfrontalieri con denaro contante al seguito.

Maurizio Meoli, Eutekne 09/11/2012 | 10:17
Facebook Twitter LinkedIn

La circostanza di aver riportato, in sede di dichiarazione dei redditi (modulo RW, Sez. II), l’entità complessiva (e rilevante) degli “investimenti all’estero” non comporta il riconoscimento della violazione della disciplina valutaria in materia di passaggi transfrontalieri con “denaro contante” al seguito, nella quale, per importi pari o superiori a 10.000 euro, è imposta la presentazione di apposita dichiarazione.

A precisarlo è il Tribunale di Asti nel provvedimento del 20 giugno 2012. In ordine a tale pronuncia appare opportuno, in via preventiva, ricordare come, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DLgs. 195/2008, chiunque esca o entri nel territorio nazionale trasportando “denaro contante” (ovvero, tra l’altro, banconote, monete e strumenti negoziabili al portatore) di importo “pari o superiore” a 10.000 euro debba dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita dall’art. 9, comma 1 del DLgs. 195/2008, che è stato recentemente sostituito dall’art.11, comma 8, lett. d), n. 1 del DL 16/2012 convertito.

La previgente sanzione fino al 40% dell’importo trasferito, o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia indicata, infatti, è stata sostituita da sanzioni differenziate in base all’entità dell’importo trasferito, o che si tenta di trasferire.
Esse vanno:
- dal 10% al 30% dell’importo trasferito, o che si tenta di trasferire, in eccedenza rispetto al limite di 10.000 euro, se detta eccedenza non è superiore a 10.000 euro;

- dal 30% al 50% dell’importo trasferito, o che si tenta di trasferire, in eccedenza rispetto al limite di 10.000 euro, se detta eccedenza è superiore a 10.000 euro.
Resta fermo l’importo minimo di 300 euro della sanzione pecuniaria amministrativa. 

La sanzione prima
Ai sensi dell’abrogato art. 5, comma 3 del DL 167/90, invece, la violazione degli obblighi in questione era punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito, o che si tentava di trasferire, eccedente il controvalore di 10.000 euro, ma con un minimo di 103 euro.

Nel caso di specie, a due persone fisiche veniva irrogata una sanzione amministrativa per avere, in violazione della disciplina sopra ricordata, omesso la presentazione dell’apposita dichiarazione relativamente al trasferimento in Svizzera di un’ingente somma di denaro. Il provvedimento sanzionatorio risultava motivato sulla scorta delle mere risultanze del modello UNICO PF 2009 (Modulo RW), dal quale emergeva, sotto la voce “Investimenti all’estero” (Sez. II), la somma predetta. Sentiti sul punto dalla Guardia di Finanza, i soggetti dichiaravano di non ricordare le modalità di trasferimento all’estero del denaro. Nei loro confronti, quindi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze comminava la prevista sanzione amministrativa, alla quale si opponevano.

Prove non rilevanti
L’opposizione è accolta dal Tribunale di Asti, che evidenzia, in primo luogo, come gli elementi raccolti in relazione alla violazione contestata non siano tali da giustificare l’irrogazione della sanzione amministrativa. In particolare, la circostanza di aver riportato, nel modello UNICO, l’entità complessiva degli investimenti comunque effettuati all’estero non comporta affatto il riconoscimento della sussistenza della violazione della disciplina valutaria in materia di passaggi transfrontalieri con “denaro contante” al seguito, che, per importi pari o superiori a 10.000 euro, impone la presentazione di apposita dichiarazione. 

Considerando anche la diversità di ratio tra la norma valutaria e quella fiscale in tema di denuncia di cespiti trasferiti all’estero, infatti, il dato indicato nella dichiarazione dei redditi è in grado di comprovare esclusivamente l’avvenuto trasferimento, nel corso del 2008, di una somma “complessivamente” rilevante e non che una simile somma sia stata movimentata nella sua interezza piuttosto che in una pluralità di tranches, ciascuna d’importo inferiore alla soglia di 10.000 euro. 
Ai fini della responsabilità dei ricorrenti per la violazione valutaria, inoltre, nessun rilievo è possibile attribuire al fatto che essi, in sede di audizione presso la Guardia di Finanza, non abbiano provveduto alla ricostruzione dei trasferimenti. E infatti, in forza di quanto sancito dall’art. 6, comma 11 del DLgs. 150/2011 (ai sensi del quale “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”), è onere dell’organo accertatore (che non appare soddisfatto nel caso di specie) quello di fornire la prova della sussistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie sanzionatoria e non onere dell’accusato quello di fornire piena prova dell’assenza dei requisiti medesimi.

Per approfondimenti, visita il sito Eutekne. 

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Facebook Twitter LinkedIn

Info autore

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures