La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41 del 31 ottobre 2012, intervenuta a chiarire le modifiche apportate dall’art. 68 del DL n. 83/2012 all’art. 26-ter del DPR n. 600/73, rappresenta l’occasione per fare il punto della situazione sulla tassazione sostitutiva che colpisce il sottoscrittore di polizze assicurative emesse da compagnie non residenti.
I rendimenti finanziari che derivano da contratti di assicurazione sulla vita, diversi da quelli aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente e di non autosufficienza, nonché di capitalizzazione sono soggetti all’imposta sostitutiva del citato articolo 26-ter, anche se corrisposti da soggetti non residenti a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato non esercenti attività d’impresa. L’imposta è dovuta nella misura del 20%, ridotta al 12,50% per la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011 (circolare Agenzia delle Entrate 28 marzo 2011 n. 11).
All’applicazione e al versamento dell’imposta sono tenute, oltre alle compagnie di assicurazione estere con stabile organizzazione in Italia, le compagnie estere che operano in Italia in regime di libera prestazioni di servizi (LPS) e che hanno optato per l’imposta sostitutiva sui redditi, direttamente o tramite un rappresentante fiscale. L’opzione deve essere comunicata al contraente e all’Amministrazione finanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari che l’impresa è obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate.
L’art. 68, primo comma, del citato DL n. 83/2012 ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva; infatti, dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma), i sostituti di imposta che intervengono nella riscossione dei redditi devono – si tratta di un obbligo e non di una facoltà come, invece, previsto per le compagnie estere LPS – trattenere e versare la sostitutiva, sempre che l’imposizione non sia già stata applicata, previa opzione, dalla compagnia estera o dal rappresentante fiscale della stessa residente in Italia che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta. Gli intermediari interessati sono essenzialmente le società fiduciarie che amministrano le polizze per conto dei loro clienti e le banche attraverso le quali sono riscossi i flussi finanziari e i redditi.
Dubbio di identità
Il dubbio interpretativo riguardava l’esatto perimetro di individuazione di tali sostituti; in particolare, ci si domandava se debba sussistere un incarico duraturo e organico tra gli intermediari e il cliente o sia, invece, sufficiente il fatto che le somme (i redditi di capitale) vengano accreditate sul conto del cliente da un’ordinante compagnia di assicurazione estera. Sul punto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di operare l’imposta sostitutiva non riguarda solo gli intermediari che abbiano la polizza in gestione o in amministrazione che abbiano anche ricevuto mandato dal cliente o dalla compagnia estera per la riscossione, ma anche quelli che abbiano soltanto ricevuto dalla società di assicurazione l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto della polizza, anche in assenza di un mandato per la riscossione.
Se questa è l’interpretazione corretta, gli intermediari dovranno essere in grado, mediante procedure interne idonee, di individuare i proventi da contratti assicurativi “leggendo” le causali di trasferimento.
In ultima analisi, laddove all’applicazione dell’imposta sostitutiva non abbia provveduto l’impresa di assicurazione LPS né un intermediario, l’obbligo ricade sul contribuente mediante la compilazione del quadro RM di UNICO; si tratta, quindi, dei casi in cui la polizza è sottoscritta direttamente all’estero ovvero è sottoscritta in Italia, ma presso compagnie LPS che non hanno esercitato l’opzione, ovvero i redditi non sono riscossi mediante intermediari.
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